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Copyright e diritto d'autore
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Copyright e diritto d’autore
Ricercando informazioni dettagliate su come funzioni il copyright, prima ancora di addentrarsi nel tema viene fuori un problema di chiarezza terminologica. Copyright e diritto d’autore non sono esattamente la stessa cosa.
Il copyright (o diritto di copia) è, potremmo dire, il diritto d’autore anglo-americano, che differisce dal diritto d’autore italiano e genericamente dell’Europa continentale per vari aspetti.
Il copyright nasce con lo scopo di promuovere l’industria culturale, cioè di garantire i diritti patrimoniali dell’autore, quindi sostanzialmente il diritto di copiare e distribuire sul mercato un’opera (1. diritto di riproduzione, 2. di diffusione, 3. di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera 4. Di diffusione 5. Di distribuzione 6. Di elaborazione).
Il diritto d’autore italiano aggiunge al valore commerciale anche un valore morale, a tutela della personalità dell’autore ( diritto alla paternità dell’opera, all’integrità dei contenuti, diritto di pubblicazione).
Il copyright è una forma tipica degli ordinamenti di “common law” (anglo-americani) e il diritto d'autore di quelli di “civil law”(tra cui l’Italia).
Tuttavia, il diritto internazionale e la globalizzazione hanno portato i due sistemi ad armonizzarsi, avvicinarsi. Lo si è visto ad esempio nel caso del fair use.
Il fair use
Significa “uso corretto” (è spiegato benissimo nel fumetto della Duke University).
Si tratta di una clausola legislativa presente nel Copyright Act statunitense. E’ una svolta notevole, poiché “attenua” il problema del copyright e lo fa avvertire meno come un ostacolo da parte di autori e fruitori. Infatti con esso anche i lavori coperti da copyright sono disponibili come “row material”, materiale grezzo, degradato, senza necessariamente chiedere autorizzazione, ricercare gli autori, pagare i diritti, ecc. Permette la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, senza che ciò venga considerato come reato.
Ciò è ovviamente un’estensione della legge, quindi implica il rispetto di quanto già stabilito da essa. In questo modo permette quindi da un lato di proteggere i titolari dei diritti individuali e dall’altra di favorire e non ostacolare i benefici sociali e culturali che derivano dalle diffusioni di nuove opere.
Nasce propriamente come statunitense, ma anche in Italia ha portato ad una rivisitazione della Legge sul Diritto d’Autore ed ha portato poi all’approvazione da parte del Parlamento del contestatissimo comma 1-bis ad integrazione dell’art.70 della LDA.
La SIAE
Per approfondimenti più precisi, vi invito a visitare il sito della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), che mi ha aiutata tra l'altro a vederci più chiaro, perché oltre a definir bene il concetto di diritto d’autore, chiarisce come debba essere usato non solo dagli autori di opere ma anche dagli utilizzatori.
Come tutti sapete, la SIAE è l’ente di diritto pubblico a cui la nostra legge 633/41 attribuisce il ruolo di intermediario in fatto di diritti d’autore e diritti connessi. La legge stabilisce anche che, chi non voglia usufruirne, può esercitare direttamente i propri diritti (che compaiono comunque automaticamente con la creazione dell’opera). E' chiaro poi che chi voglia vedere tutelati i propri interessi con una garanzia e ad un certo livello, va comunque ad affidarsi alla SIAE. Ora, anche sul ruolo e sull'ingerenza della SIAE ci sarebbe da aprire un altro discorso, ma per ora ci fermiamo qui.
Da Omero...
E’ interessante piuttosto chiedersi come si sia arrivati a tutto ciò.
A pensarci bene, ai tempi dei greci e dei romani , non c’erano leggi sul copyright. Omero, poi Isocrate o Cicerone, non firmavano contratti editoriali per pubblicare, eppure tutti (non solo loro) vivevano della loro opera. Il meccanismo vigente era differente:si parlava di “mecenatismo”, per esempio. Se io scrivo un’opera di un certo spessore, allora quell’uomo mi vuole ad insegnare ai suoi figli. Se faccio un quadro spettacolare, allora mi commissionano una cappella, se canto un poema straordinario sono chiamata a cantarlo al banchetto di quei personaggi eminenti.
C’è da dire il paragone tra ieri ed oggi non regge. A quel tempo, vigeva ad esempio una tradizione orale, successivamente eventuali copie erano fatte a mano e direttamente dall’originale. Non si avvertiva insomma l’esigenza di una “lex copiandi" né si pensava a proteggere l’opera e l’autore.
Il bisogno di nuove regole, però, emerse presto con l'avvento della stampa, in particolare a livello industriale, quando cioè la riproduzione in serie introdusse il concetto di diffusione e divulgazione di massa. Nacquero quindi tre figure distinte: l’autore: chi ha l’idea e realizza l’opera; l’editore: chi fa dell’opera un bene di mercato, quindi ne produce delle copie e le commercializza; il fruitore: chi acquista e utilizza le copie.
Agli inizi del XVI secolo, la monarchia inglese fu la prima ad emanare leggi sul copyright. Lo scopo, però, era principalmente di controllo sulla diffusione di opinioni. Si trattava soprattutto di un diritto di copia per gli editori, che avevano il diritto esclusivo di stampa e che potevano addirittura confiscare e bruciare i lavori non autorizzati. Gli editori, riuniti in una corporazione, annotavano ogni nuova opera presentata; uno dei membri ne acquisiva il copyright e solo lui aveva il diritto di pubblicarla. Gli autori, non forniti di mezzi di diffusione e riproduzione, non potevano recriminare nulla, né avere sostanziali diritti di proprietà.
Anche in seguito al cosiddetto Statuto di Anna (1710), il sostentamento degli autori rimaneva legato al profitto degli editori.
Successivamente anche in Francia, Repubblica Cisalpina, Regno d’Italia, Regno delle Due Sicilie e il resto d’Europa ci furono altre leggi per l’istituzione del copyright, alcune più illuministe della monarchia inglese, ma sostanzialmente nate dalla stessa radice.
Internet
Nel XX secolo…internet. Il suo avvento ha sconvolto un po’ di cose, perché ciò che prima assicurava il potere degli editori (cioè il costo e la difficoltà di riproduzione delle proprie opere da parte degli autori), sostanzialmente è scomparso. Gli autori si sono visti aprire nuovi spazi. Così, rispettare il copyright, come inteso finora, risultava ormai anacronistico.
Il copyleft
Nel 1984, Richard Stallman e la FSF (Free Software Foundation) proposero un principio, applicato al software, opposto in un certo senso ai diritti di copia: il copyleft (diritto di copia abbandonato). Nacque muovendosi all'interno della legge per andar contro l'irrigidirsi delle normative sul copyright.
Si basa su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore (principale detentore dei diritti sull’opera) trasmette alcuni dei suoi diritti al pubblico, cioè segnala che quella particolare opera può essere utilizzata e modificata. Ciò implica la rinuncia ad alcuni diritti stabiliti dal copyright, come ad esempio quello di essere l'unico distributore delle copie di quel lavoro. In questo modo, si favorisce la circolazione dell'opera, che rimane protetta, ma di cui molti possono beneficiare, senza chieder al proprietario l’esplicito consenso.
Un esempio, a parte la GNU GPL (General Public License) dello stesso Stallman, sono le licenze di tipo Creative Commons , grazie a cui ad esempio leggiamo il fumetto della Duke University.
Come è scritto ad esempio alla seconda pagina di questo, traducendo quasi alla lettera, questa licenza CC Creative Commons ci conferisce importanti libertà. Siamo liberi di copiare, distribuire, esporre e mostrare questo libro e di crearne, attraverso modifiche, del lavori derivati. A patto che, però, si rispettino le condizioni di: Attribution, Noncommercial, Share alike (proprie di CC).
L’eventuale lavoro derivato sarà diffuso con le stesse modalità, solo se il possessore della copia lo distribuisca con lo stesso tipo di licenza.
[Personalmente poi mi ritengo già soddisfatta di aver potuto leggerlo, sfogliarlo online, senza problemi].
....ad oggi
Oggi, dunque, abbiamo la LDA e le varie normative negli altri Paesi, ma il tutto è ormai pervaso dalla stragrande diffusione del web. Il suo utilizzo per la diffusione e la distribuzione di materiale ha reso ben più difficile la definizione e l’interpretazione del copyright. E questa difficoltà corre parallela alla facilità con cui oggi si ha accesso ad una serie di risorse bibliografiche, a banche dati, a materiale di ogni genere.
E ci sono ancora mille cose di cui si dovrebbe parlare e che hanno segnato, io direi per fortuna, gli ultimi decenni: il Web 2.0, i social networkings, gli user genereted contents (cioè tutte quelle opere creative, anche i filmati su YouTube ad esempio, creati da privati e diffusi in rete).
In conclusione, ciò che si può in generale notare è che , come scrive Simone Aliprandi, oggi si assiste a
“una repentina inversione di tendenza nell'impostazione culturale. Fino a
qualche anno fa gli autori di opere creative nutrivano una certa
diffidenza nella divulgazione attraverso Internet delle proprie
produzioni, poiché la consideravano come qualcosa di
pericoloso, che avrebbe impedito la giusta remunerazione del
loro lavoro: in sostanza, mettere una propria creazione in rete
veniva avvertito come un ingiustificato regalo senza alcuna
contropartita. Di recente, invece, condividere le proprie
esperienze creative è ritenuto un modo per farne accrescere il
valore sociale e culturale; dunque, più il sito di un artista viene
visitato, linkato, commentato, e più i contenuti ivi presenti
acquisiscono visibilità e quindi valore”.
Per chi volesse capirci di più, segnalo il link del libro di Simone Aliprandi (a cui ho attinto a piene mani), che spiega con semplicità (ad esempio il diritto d'autore con la metafora della torta) e allo stesso tempo nei dettagli l'intricata questione a cui ho finora tentato un approccio.
Copyright e diritto d'autore
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